La rubrica è realizzata in collaborazione con lo studio notarile Roberto Baldassarri con sede a Grosseto
La responsabilità penale del notaio è un tema di grande rilevanza, data la natura pubblica della sua funzione e il ruolo centrale che svolge in numerose transazioni e atti giuridici. Il notaio, in quanto pubblico ufficiale, è soggetto a specifiche fattispecie di reato, i cosiddetti “reati propri”, ma può anche incorrere in responsabilità per concorso nei reati commessi da altri.
Tra i reati propri del notaio, il più noto è probabilmente quello di falso in atto pubblico (art. 479 c.p.). Questo reato si configura quando il notaio attesta falsamente, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. La gravità di questo reato è accentuata dal fatto che l’atto notarile gode di pubblica fede e la sua falsificazione può avere conseguenze significative sulla certezza dei rapporti giuridici.
Un altro reato proprio è l’omessa menzione, in un atto pubblico, di dichiarazioni ricevute dalle parti (art. 480 c.p.). Questo può verificarsi, ad esempio, quando il notaio omette di riportare nell’atto informazioni rilevanti fornite dalle parti, alterando così la rappresentazione della realtà giuridica.
Il rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) è un altro reato che può essere commesso dal notaio quando, senza giustificato motivo, rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza ritardo.
Il notaio può inoltre incorrere nel reato di rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) se divulga informazioni di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio e che dovevano rimanere segrete.
Per quanto riguarda il concorso nei reati altrui, il notaio può essere chiamato a rispondere penalmente se, con la sua condotta, contribuisce consapevolmente alla commissione di un reato da parte di altri soggetti. Un esempio tipico è il concorso in frode fiscale, quando il notaio, consapevole dell’intento fraudolento delle parti, redige un atto con valori dichiarati inferiori a quelli reali per evadere le imposte.
Il concorso può configurarsi anche in reati come il riciclaggio o l’autoriciclaggio, se il notaio presta consapevolmente la sua opera professionale per operazioni finalizzate a occultare la provenienza illecita di beni o denaro.
Un caso particolare è quello del concorso in lottizzazione abusiva, dove il notaio può essere ritenuto responsabile se, consapevole dell’illegittimità urbanistica, contribuisce con la sua attività alla realizzazione di una lottizzazione non autorizzata.
La giurisprudenza ha anche affrontato casi di concorso in bancarotta, quando il notaio, consapevole dello stato di insolvenza di una società, partecipa alla redazione di atti volti a distrarre beni dal patrimonio societario.
È importante sottolineare che, per configurare la responsabilità penale del notaio, sia nei reati propri che nel concorso, è necessario l’elemento soggettivo del dolo. La mera negligenza o imperizia, che possono dar luogo a responsabilità civile o disciplinare, non sono sufficienti in ambito penale.
La posizione del notaio è resa particolarmente delicata dal fatto che, in molti casi, si trova a dover bilanciare il dovere di prestare il proprio ministero con l’obbligo di non partecipare ad attività illecite. Questo richiede una costante vigilanza e un’attenta valutazione delle circostanze di ogni atto.
Per tutelarsi, il notaio deve adottare protocolli rigorosi di verifica e due diligence, documentare accuratamente tutte le fasi del suo operato e, in caso di dubbi, non esitare a richiedere chiarimenti o documentazione aggiuntiva alle parti.
In conclusione, la responsabilità penale del notaio è un tema complesso che richiede una profonda conoscenza non solo del diritto penale, ma anche delle specifiche normative di settore. La formazione continua e l’aggiornamento professionale sono fondamentali per mantenere alta la guardia contro i rischi di coinvolgimento in attività illecite. Al contempo, è essenziale che il sistema giudiziario valuti con attenzione il ruolo del notaio, riconoscendo la complessità della sua posizione e evitando di attribuire responsabilità penali in situazioni di mera negligenza o errore in buona fede.