La scena del crimine non dimentica, ma va saputa interrogare. Ci sono delitti nei quali il tempo sembra consumare ogni cosa. I ricordi diventano meno nitidi, le testimonianze si sovrappongono, le ricostruzioni cambiano prospettiva. Poi esistono le tracce. Piccole. Invisibili. Silenziose. Una cellula epiteliale, una microscopica quantità di materiale biologico, un’impronta rimasta su una parete. Elementi che non raccontano da soli una storia, ma che possono diventare informazioni quando la scienza riesce a interrogarli correttamente.
Il caso di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, è tornato proprio qui: dentro la casa di via Pascoli, sui reperti raccolti dalla vittima e sulle superfici repertate allora, oggi riesaminati anche alla luce di metodologie interpretative e biostatistiche più moderne. Al centro della nuova indagine che ha coinvolto Andrea Sempio – che si è sempre dichiarato estraneo all’omicidio – sono entrati nuovamente termini che fino a pochi anni fa appartenevano quasi esclusivamente al linguaggio dei laboratori: DNA, aplotipo Y, profili misti, compatibilità genetica, trasferimento secondario, contaminazione.
E poi c’è l’ormai celebre impronta 33. Ma quanto possono realmente raccontare questi elementi? Una compatibilità genetica equivale all’identificazione di una persona? Come si deposita il DNA? Possiamo sapere quando è stato lasciato? E soprattutto: che differenza esiste tra trovare una traccia genetica su un oggetto normalmente utilizzato da più persone e rilevarla sui reperti ungueali di una vittima di omicidio?
Ne parliamo con la dottoressa Carolina Sellitto, biologa, da tempo presente nel dibattito scientifico e mediatico sul caso Garlasco. Perché proprio questa vicenda ci ricorda una regola fondamentale della genetica forense: il DNA è uno strumento potentissimo, ma il significato di una traccia dipende sempre dal contesto nel quale è stata rilevata e dalle ipotesi che vengono messe a confronto.

Dottoressa Sellitto, partiamo dalla domanda apparentemente più semplice: come lasciamo il nostro DNA nell’ambiente?
«Lo lasciamo molto più facilmente di quanto immaginiamo. Attraverso il contatto possiamo depositare cellule contenenti DNA; materiale genetico può inoltre essere recuperato da sangue, saliva, sperma e da altri materiali biologici. Il punto fondamentale, però, è un altro: rilevare il DNA di una persona non significa automaticamente avere ricostruito ciò che è accaduto. Bisogna distinguere l’origine biologica della traccia dal significato che quella traccia assume rispetto alle attività avvenute sulla scena. Posso toccare un oggetto e depositare materiale biologico. Quel materiale può persistere e, in determinate condizioni, può anche essere trasferito successivamente attraverso altre persone o altri oggetti. Per questo la genetica forense deve sempre dialogare con la ricostruzione della scena del crimine».
Quindi il DNA non ci dice necessariamente quando una persona è stata in un determinato luogo?
«Esattamente. È uno degli equivoci più frequenti. L’analisi genetica può aiutarci a valutare da chi possa provenire una traccia biologica, ma normalmente non consente di stabilire con precisione quando quel materiale sia stato depositato. Ed è qui che entra in gioco il contesto. Un conto è trovare il DNA di una persona su un oggetto che sappiamo essere stato abitualmente utilizzato da quella persona. Un altro è rilevarlo in una sede la cui presenza richiede di confrontare diverse possibili spiegazioni. La domanda scientificamente interessante, quindi, non è soltanto: “Da chi può provenire questo DNA?”. La domanda successiva è: “Attraverso quale attività o successione di eventi potrebbe essere arrivato proprio lì?”».
Ed è precisamente questa seconda domanda a diventare centrale nel caso Garlasco?
«Sì, ed è una distinzione fondamentale in genetica forense. Un conto è il cosiddetto source level, cioè valutare da quale persona o gruppo di persone possa provenire una traccia. Un altro è l’activity level: valutare quale attività possa spiegare la presenza di quel materiale in quella determinata posizione. Sono due domande profondamente diverse. Dire che una traccia genetica è compatibile con una persona – o, nel caso di determinati marcatori del cromosoma Y, con una linea patrilineare – non significa automaticamente dimostrare attraverso quale attività quel DNA sia stato depositato».
L’aplotipo Y: che cos’è veramente? Nel caso Garlasco si parla continuamente di “aplotipo Y”. Proviamo a spiegarlo in maniera comprensibile. Che cos’è?
«L’aplotipo Y utilizzato in genetica forense è costituito generalmente dall’insieme dei risultati ottenuti analizzando specifici marcatori STR del cromosoma Y, i cosiddetti Y-STR. Il cromosoma Y viene trasmesso lungo la linea paterna e, salvo mutazioni, uomini appartenenti alla stessa linea patrilineare possono condividere lo stesso aplotipo Y. Questo è un punto essenziale per comprendere correttamente il significato dell’analisi».
Significa che l’aplotipo Y non identifica necessariamente un singolo individuo?
«Esatto. Un profilo Y-STR non ha, in generale, lo stesso potere individualizzante di un profilo autosomico completo. Una concordanza dell’aplotipo Y significa che il soggetto confrontato non viene escluso come possibile contributore di quella componente genetica, ma lo stesso vale, in linea generale, per altri maschi appartenenti alla medesima linea patrilineare che condividano quell’aplotipo. Per questo il risultato deve essere accompagnato da una corretta valutazione statistica della frequenza dell’aplotipo nella popolazione di riferimento e non può essere tradotto automaticamente nella frase: “Quel DNA appartiene certamente a quella specifica persona”».
I reperti ungueali di Chiara Poggi
Arriviamo al punto probabilmente più delicato: il materiale genetico rilevato nei reperti ungueali di Chiara. Perché può assumere particolare interesse?
«Perché la localizzazione di una traccia è uno degli elementi da considerare nella sua interpretazione. Ma nel caso specifico bisogna fare una precisazione molto importante. Non possiamo affermare scientificamente che il DNA maschile analizzato fosse certamente “sotto le unghie” di Chiara. Sulla base delle modalità con cui quei reperti furono raccolti e successivamente analizzati, non è possibile stabilire con rigore se il materiale biologico originario si trovasse sopra o sotto il frammento ungueale, né ricondurlo con certezza a uno specifico dito. Non è inoltre possibile stabilire direttamente, attraverso il profilo genetico, quando e attraverso quale dinamica quel materiale sia stato depositato. Questo non rende automaticamente irrilevante il dato. Significa però che occorre confrontare con particolare rigore le differenti ipotesi di deposizione, compresi il contatto diretto, il trasferimento mediato e l’eventuale contaminazione».

Lei aveva già espresso pubblicamente questo concetto, manifestando dubbi sull’ipotesi che una simile presenza potesse essere spiegata semplicemente attraverso l’utilizzo di una tastiera di computer. Perché?
«Perché bisogna ragionare sulla modalità concreta attraverso cui un trasferimento potrebbe essersi verificato. Quando utilizziamo una tastiera normalmente il contatto principale avviene attraverso i polpastrelli. Ma questo, da solo, non permette né di escludere né di dimostrare un trasferimento di DNA ai reperti ungueali. Se proponiamo che una determinata traccia derivi da un trasferimento precedente o indiretto, l’ipotesi dovrebbe essere valutata considerando le condizioni reali del caso e, quando possibile, dati sperimentali pertinenti. In genetica forense non è sufficiente dimostrare che uno scenario sia astrattamente possibile: occorre confrontarne la plausibilità con quella degli scenari alternativi alla luce di tutti i dati disponibili».
Trasferimento secondario: il DNA può “viaggiare”? È uno degli argomenti utilizzati più frequentemente quando si discute di tracce genetiche: il trasferimento secondario. Che cosa significa?
«Significa che materiale biologico attribuibile a una persona può raggiungere una superficie anche senza che quella persona l’abbia necessariamente toccata direttamente. Facciamo un esempio semplice. Una persona deposita materiale biologico su un oggetto. Una seconda persona entra in contatto con quell’oggetto e successivamente con un’altra superficie. Parte del materiale della prima persona può, in determinate condizioni, essere trasferita. È un fenomeno scientificamente documentato. Ma la semplice possibilità che avvenga un trasferimento secondario non dimostra che sia stata questa la dinamica verificatasi in uno specifico caso».
Quindi, ancora una volta, è il contesto a decidere il peso della traccia?
«Esattamente. Bisogna considerare la quantità e la qualità del DNA recuperato quando valutabili, le caratteristiche del profilo, la posizione della traccia, il substrato, le occasioni di contatto diretto e indiretto, la persistenza del materiale, le modalità di repertazione, manipolazione e conservazione e gli eventuali rischi di contaminazione. La genetica forense moderna non dovrebbe ragionare per slogan. Non dovrebbe dire semplicemente: “C’è il DNA, quindi è stato lui”, ma neppure: “Esiste il trasferimento secondario, quindi quella traccia non significa nulla”. Entrambe sarebbero conclusioni scientificamente scorrette».
L’impronta 33
Dottoressa Sellitto, accanto al DNA troviamo un altro elemento ormai diventato centrale nel dibattito: l’impronta 33. Perché?
«Perché una scena del crimine deve essere letta complessivamente. Un’impronta e una traccia genetica sono evidenze di natura differente e devono essere valutate ciascuna con i metodi propri della relativa disciplina. Il loro eventuale interesse investigativo aumenta quando elementi indipendenti vengono messi in relazione, verificando se siano coerenti con una determinata ricostruzione oppure se la contraddicano».
Possiamo considerare l’impronta 33 una prova?
«Bisogna essere estremamente prudenti con la parola “prova”. Prima occorre stabilire che cosa rappresenti quella traccia, con quale affidabilità possa essere eventualmente attribuita, quali siano i limiti dell’esame e quale relazione abbia con la dinamica dell’omicidio. Nel caso dell’impronta 33 esistono inoltre valutazioni tecniche contrapposte sulla sua attribuzione. Non è quindi scientificamente corretto presentarla come un dato identificativo definitivamente acquisito. Una singola evidenza non dovrebbe mai essere trasformata mediaticamente in una sentenza».
E se impronta e genetica dovessero indicare una stessa direzione investigativa?
«La convergenza di evidenze realmente indipendenti può aumentare il valore complessivo di una ricostruzione. Ma ciascun elemento deve essere valutato sulla base della propria solidità scientifica. Non possiamo utilizzare un dato incerto per confermare un altro dato incerto, perché correremmo il rischio di costruire un ragionamento circolare. Il metodo scientifico richiede invece di formulare ipotesi alternative e verificare quali siano maggiormente supportate dai dati disponibili».

Reperti del 2007 e nuove analisi
C’è poi una questione inevitabile. Stiamo parlando di reperti raccolti nel 2007. Il trascorrere del tempo quanto incide?
«Può incidere molto, ma il semplice trascorrere del tempo non rende necessariamente inutilizzabile un reperto. Sono fondamentali le condizioni di raccolta, conservazione e manipolazione. Nel caso dei reperti ungueali di Chiara Poggi bisogna inoltre ricordare che il materiale era già stato sottoposto alle precedenti analisi e che le valutazioni più recenti hanno riguardato anche la reinterpretazione dei risultati genetici già ottenuti. Rispetto a quasi vent’anni fa sono evoluti i metodi analitici, i criteri interpretativi e gli strumenti biostatistici. Ma una maggiore capacità di analizzare segnali complessi non elimina i limiti derivanti dalla storia e dalle caratteristiche originarie del campione».
Cioè?
«Più le metodologie diventano sensibili e capaci di interpretare quantità molto ridotte o miscele complesse di DNA, maggiore deve essere la cautela nell’attribuire un significato biologico e soprattutto investigativo al risultato. La tecnologia può migliorare la capacità di rilevare o interpretare un segnale genetico. Non può però ricostruire da sola la storia della deposizione di quella traccia».
Il nuovo filone su Andrea Sempio
Nel nuovo filone su Andrea Sempio quanto ritiene importante la genetica forense?
«È certamente uno degli aspetti scientifici che meritano maggiore attenzione. Ma il DNA, da solo, non stabilisce una responsabilità penale. Il suo valore dipende dalle caratteristiche del profilo ottenuto, dalla qualità complessiva dei dati, dalla corretta interpretazione statistica e, soprattutto, dalle proposizioni che vengono messe a confronto. La genetica deve essere inserita nella scena e dialogare con la medicina legale, con la ricostruzione della dinamica, con le altre tracce, con le testimonianze e con tutti gli elementi investigativi disponibili».
Quindi la domanda non è semplicemente: “È il DNA di Andrea Sempio?”
«Esattamente. Nel caso di un profilo Y-STR la domanda deve essere formulata in maniera più rigorosa. Bisogna chiedersi quali marcatori siano stati effettivamente ottenuti, se il profilo sia completo o parziale, se sia singolo o misto, quale sia il livello di concordanza con il profilo di confronto, quale sia la frequenza dell’aplotipo nella popolazione di riferimento e quale supporto statistico i risultati forniscano alle diverse ipotesi. E bisogna ricordare che una compatibilità Y non identifica individualmente Andrea Sempio, perché può riguardare anche altri maschi della stessa linea patrilineare che condividano quell’aplotipo. Solo separando correttamente il problema dell’origine del DNA da quello dell’attività che può averne determinato la deposizione possiamo discutere seriamente della rilevanza investigativa della traccia».
Quanto è pericoloso trasformare una compatibilità scientifica in una certezza mediatica?
«Moltissimo. Una delle responsabilità di chi fa divulgazione scientifica consiste proprio nel distinguere tra compatibilità, forza dell’evidenza e certezza. Non sono sinonimi. La scienza non deve essere utilizzata né per costruire colpevoli mediatici né per assolverli mediaticamente. Deve fornire risultati verificabili, dichiarandone con altrettanta chiarezza i limiti».

E nel caso Garlasco?
«Proprio perché è una vicenda che ha attraversato quasi vent’anni di indagini, processi, consulenze e dibattito pubblico, abbiamo il dovere di essere ancora più rigorosi. Andrea Sempio è un indagato e deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva. Questi sono i dati giudiziari. La scienza deve occuparsi delle tracce e dire fino a dove quelle tracce permettono di arrivare. Non un centimetro oltre».
Alla fine torniamo nella villetta di via Pascoli. Idealmente. Torniamo a quella mattina del 13 agosto 2007 e proviamo a togliere tutto ciò che è arrivato dopo: processi, titoli dei giornali, talk show, convinzioni, schieramenti, colpevolisti e innocentisti. Restano una ragazza di ventisei anni uccisa nella propria casa e una scena del crimine. Ed è forse proprio da quella scena che bisogna ripartire.
L’impronta 33, le tracce biologiche, i reperti ungueali e l’aplotipo Y non sono personaggi di un romanzo investigativo. Sono elementi che devono essere sottoposti al metodo scientifico.
Il DNA può contribuire a valutare se determinati individui possano essere inclusi o esclusi come possibili contributori di una traccia, nei limiti consentiti dal tipo e dalla qualità del profilo ottenuto.
Nel caso degli Y-STR può mettere in relazione una componente genetica con un determinato aplotipo maschile, ma non necessariamente con un singolo individuo. Può fornire un importante supporto statistico a determinate ipotesi. Ma normalmente non può dirci quando una traccia sia stata depositata. E, da solo, non può necessariamente stabilire attraverso quale attività sia arrivata in una determinata posizione. Soprattutto, non può pronunciare una sentenza.
È questa forse la lezione più importante che la nuova stagione investigativa di Garlasco ci consegna: la scienza diventa davvero potente quando conosce anche i propri limiti. E proprio per questo oggi la genetica forense potrebbe rappresentare uno dei passaggi più delicati della nuova indagine su Andrea Sempio. Non perché un aplotipo del cromosoma Y possa stabilire da solo chi abbia ucciso Chiara Poggi. Ma perché le caratteristiche della traccia, la sua compatibilità genetica, la sua localizzazione originaria per quanto ricostruibile, le possibili modalità di deposizione e la sua eventuale convergenza con altri elementi possono contribuire a valutare – oppure a indebolire – differenti ipotesi investigative.
Dopo quasi vent’anni, la domanda rimane la stessa: Che cosa accadde davvero quella mattina nella casa di via Pascoli?
Forse la risposta non si trova in un singolo indizio. Forse si trova nello spazio in cui tutti gli indizi vengono messi nella condizione di dialogare. Perché una buona indagine non chiede alla scienza di confermare ciò che abbiamo già deciso di credere. Le chiede qualcosa di molto più difficile: dirci ciò che i dati consentono realmente di sapere.
